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martedì 27 agosto 2013

Aree edificabili non sono soggette al pagamento imu e ici se pertinenze dei fabbricati

Pertinenze esenti - Senza autonomia niente Ici-Imu

Aree edificabili non sono soggette al pagamento se pertinenze dei fabbricati.


L'aree edificabili non sono autonomamente soggette al pagamento dell'ICI e dell'IMU se sono pertinenza dei fabbricati, anche se il contribuente non ha indicato questa destinazione nella dichiarazione.

Il Vincolo pertinenziale deve essere visibile e va rilevato dallo stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che in "Catasto" l'area e il fabbricato non risultino accorpati.

Pertanto, qualora si voglia fruire dell'intassabilità dell'area, si è tenuti comunicare all'ente che è destinata a pertinenza di fabbricato sia nella denuncia originaria sia, qualora abbia omesso questa indicazione, in una dichiarazione di variazione successiva che può essere presentata in qualsiasi momento.

fonte: 
http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/26.08.2013_09.pdf


Per chiarimenti scrivere qui oppure +39 392.6248859

giovedì 22 agosto 2013

Ristrutturazione Edilizie: Agevolazioni Fiscali (aggiornamento giugno 2013)

Ristrutturazione Edilizie: Agevolazioni Fiscali 

(aggiornamento giugno 2013)

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la guida riguardante le agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie.

clicca il link sottostante per consultare:
 
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. 

Per chiarimenti scrivere qui oppure +39 392.6248859